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IL CONTRATTO DI FRANCHISING

Il passo successivo è ora l’analisi precisa e scrupolosa del contratto di affiliazione. La firma è solo la fase finale di un processo di analisi prospettica dei diritti e degli obblighi in capo all’affiliato.
Per l’esame del contratto di affiliazione è necessario affidarsi a professionisti del settore e non procedere autonomamente. Il contratto deve essere visionato da una persona decontestualizzata.
Un commercialista avrà il compito di:

  • stimare il peso economico di diritti ed obblighi delle parti,
  • rilevare se ci siano carenze contrattuali,
  • richiedere la quantificazione e la precisa indicazioni di espressioni generiche o astratte.

Il commercialista deve lavorare per non lasciare nulla di non previsto dalla scrittura, deve in altre parole inquadrare con precisione i modi di ciascuna azione, la quantità ed i riferimenti temporali.
Dopo essere passato al vaglio del commercialista il contratto dovrà essere riposto nelle mani di un avvocato. Il ruolo del professionista legale è quello di valutare la solidità della scrittura davanti alla legge ed in caso di controversia tra le parti. Ciò significa che spetta all’avvocato il giudizio sulla solidità dell’accordo preso, stimando in che modo il contratto, in giudizio, sia mezzo di tutela degli accordi sottoscritti.
Sempre in quest’ambito sarà utile valutare economicamente e legislativamente il peso:

  • delle clausole di rescissione dell’atto,
  • della mancata esecuzione delle azioni,
  • delle negligenze delle parti,
  • delle disattese rispetto alle promesse sottoscritte.
 

Particolare importanza andrà posta sugli articoli riguardanti l’esclusiva di zona, l’imposizione di obblighi di acquisto minimo e le clausole di recesso. Tramite l’esclusiva di zona la casa madre riserva al punto vendita affiliato l’esclusivo utilizzo del marchio in un ambito territoriale, un’area simile ad un cerchio effettuato sulla cartina con al centro il vostro negozio. L’imposizione di minimi di acquisto vanno valutati scrupolosamente e se possibile rimossi. E’ difficile prevedere a pieno quale sia l’andamento dell’attività e per questo è più opportuno commisurare i vincoli al successo del punto vendita. Obblighi chiari ma flessibili sulla base dei risultati ottenuti.
Le clausole di recesso vanno invece valutate con duplice attenzione. Da una parte, quella posta sulla propria intenzione di recedere dall’accordo, facendo attenzione a quali siano le clausole ed i tempi per potere sollevarsi da ogni impegno. Dall’altro lato va invece valutato il recesso del licenziante: la società che gestisce il franchising. Questa non deve poter recedere dal contratto senza un congruo preavviso e, soprattutto, senza che le condizioni economiche siano tali da giustificare la chiusura del progetto, quindi il decadimento della notorietà e dell’assistenza promessa.
Va sottolineato che in ambito franchising il contratto deve comunque essere allineato con la normativa europea e la normativa sul franchising italiana. La legge n. 129 del 6 maggio 2004.

Una volta firmato il contratto di affiliazione ad un marchio si diviene a tutti gli effetti un vero franchise e da questo momento, è importante operare in concerto con la casa madre per calare il form standard nella realtà del proprio punto vendita.

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